La contestazione ruota attorno alla definizione “cittadino ebreo” impugnata da alcuni avvocati che difendono gli ultras della Lazio contro il legale e poeta Oreste Bisazza Terracini. Quest’ultimo ha impiegato il termine “cittadino ebreo” per ottenere la costituzione di parte civile nell’udienza in cui sono stati imputati i tifosi biancocelesti. Supporter accusati di aver affisso, durante un match allo stadio Olimpico, gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma. Una condotta che per la procura era andata ben oltre gli sfottò tra tifoserie.
Gli avvocati di un paio di ultras avrebbero richiesto al giudice di respingere la costituzione di parte civile proprio in virtù di quella definizione di “cittadino ebreo” che Bisazza ha utilizzato per legittimare la sua presenza a processo come parte lesa. Il gup Andrea Taviano ha respinto in blocco la contestazione degli avvocati dei supporter laziali e ha accolto la richiesta di Bisazza.
Il magistrato ha precisato: “Alla luce del significato offensivo del contenuto degli adesivi, ciascun appartenente alla comunità ebraica è legittimato a far valere il proprio diritto a non essere discriminato e offeso in ragione della sua fede religiosa, tanto più in relazione ad un’azione di scherno nell’ambito di contrasti fra opposte tifoserie. Circostanza che giustifica la percezione di un’offesa morale da parte del singolo appartenente alla comunità ebraica, offesa di cui è legittimato il risarcimento sotto il profilo del danno morale“.
FONTE: Il Messaggero – G. Scarpa