Il Tar del Lazio ha giudicato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale alcuni proprietari di unità immobiliari nell’area di Pietralata-Tiburtina contestavano le determinazioni afferenti all’iter attivato dalla Roma per la realizzazione del nuovo stadio.
In particolare, la società giallorossa veniva accusata “non aver dichiarato di possedere i requisiti soggettivi previsti dal ‘secondo’ codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto, né Roma Capitale, prima di dare corso agli atti impugnati, li ha comunque verificati, con conseguente invalidità della proposta di cui allo studio di fattibilità presentato dalla As Roma e illegittimità, in via derivata, degli atti adottati dall’Amministrazione“.
L’As Roma deduceva però in giudizio l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e comunque la sua infondatezza nel merito. Il Tar ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che i ricorrenti “non hanno fornito prova alcuna del titolo di proprietà asseritamente vantato sugli immobili siti in Roma, via della Ruta” e “la prova del titolo giuridico sottostante è condizione per fare ritenere sussistente la condizione di vicinitas rispetto alla località in cui il progetto in questione potrebbe essere realizzato“.
FONTE: Sportface – A. Sepe