Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate per la partita Roma-Lazio:
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma. * * * * * * * * *
Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523 calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARARUDIGER
Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.