
I PRECEDENTI – Un fenomeno che nel recente passato ha portato ad una levata di scudi da parte di cantanti, manager e associazioni. In occasione ad esempio del concerto di Vasco Rossi al Modena Park (2017), la Società italiana autori ed editori (Siae) presentò una denuncia dopo aver creato un apposito account di posta elettronica per raccogliere le molteplici segnalazioni. Nel giugno del 2017 erano stati i pm della Procura milanese a sottolineare il comportamento scorretto di alcuni organizzatori di grandi eventi, con i ticket per i concerti di artisti di fama mondiale rivenduti sui siti non ufficiali a prezzi lievitati sfruttando l’elevata richiesta. Le indagini avevano così portato ad una contestazione dei reati di truffa oltre a quella di aggiotaggio – ovvero il rialzo (o ribasso) fraudolento che solitamente viene contestato alle società quotate in Borsa.
TICKETONE E I BOT – Memorabile in tal senso la multa di un milione di euro, poi annullata dal TAR, indirizzata dall’Antitrust alla rete di vendita Ticketone rea di non aver messo in campo le misure necessarie per contrastare l’utilizzo dei software noti come ticket bots. Di che si tratta? In informatica i bot sono programmi capaci di accedere in rete nei medesimi canali utilizzati da utenti umani. L’utilizzo di tali strumenti consentono di bypassare le protezioni delle reti di vendita autorizzate (ovvero il Captcha, un test che determina la natura umana dell’utente), acquistando un elevato numero di tagliandi in tempi brevi per poi destinarli al mercato secondario.
COLDPLAY E SPRINGSTEEN – Non stupisce quindi il trovarsi al cospetto di un sold-out in meno di due minuti come avvenuto in occasione delle date italiane dei Coldplay (2017) per citare un caso in cui tali programmi, acquistabili a prezzi contenuti, privarono molti fan della possibilità di acquistare i tagliandi al costo reale. In occasione delle date italiane di Bruce Springsteen del 2016, l’ufficio legale Barley Arts impose l’incedibilità dei titoli per contrastare proprio il secondary. Una battaglia vera e propria al fine di tutelare tanto gli artisti quanto il pubblico pagante. A livello legislativo se da un lato è vietata tale pratica ai promoter degli eventi, dall’altro presenta un parziale vuoto normativo in quanto il comma 545 inserito in un decreto della Legge di Stabilità del 2016 stabilisce che «non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titolo di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali».
La legge quindi c’è ma non sembra esser abbastanza per contrastare un sistema diffuso su scala mondiale capace di generare un volume d’affari stimato in diversi miliardi di dollari. Attraverso questi ticket bots si azzerano in pochi istanti le disponibilità per i grandi eventi musicali quanto sportivi, per poi procedere ad una rivendita sul mercato secondario. L’assenza della vendita online limitatamente alla trasferta di Barcellona oltre all’obbligo di segnare il biglietto indicando nominativo e numero del documento di viaggio, porta così a diversi interrogativi in merito alla gara del Camp Nou. Quale è la provenienza dei biglietti per il settore ospiti rivenduti sui siti non autorizzati a prezzi triplicati rispetto al costo reale? Ma soprattutto, cui prodest, a chi giova? Di certo, non ai tifosi.










