Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO FERRERO, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale, durante la gara Sampdoria – Roma disputata in data 29/01/2017, valevole per la 22ª giornata del campionato di calcio Serie A Tim, in occasione del goal del calciatore della Sampdoria Dennis Praet;
U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio Presidente, Sig. MASSIMO FERRERO;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO FERRERO e dal Sig. MASSIMO IENCA, nella qualità di Segretario Generale nell’interesse della società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.