
Per i giudici amministrativi “il provvedimento risulta adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti dell’urgenza e della grave necessità nonché sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico tutelato”, ma nella conclusione si legge: “il ricorso merita di essere accolto in parte qua e per l’effetto l’ordinanza prefettizia del 14 maggio 2008 deve essere annullata nella parte in cui non ha contemplato, sulla base del diritto riconosciuto, ai titolari di posteggi volti all’esercizio della vendita al dettaglio, l’indicazione di aree di posteggio alternative sulle quali poter esercitare l’attività commerciale in occasione delle partite di calcio”.










