Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA – AMMONIZIONESECONDA SANZIONEKARSDORP
Rick(Roma)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOTERZA SANZIONEBALDANZI
Tommaso (Roma)
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FONTE: legaseriea.it
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