Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 settembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. EMPOLI – Soc. ROMA del 3 settembre 2023
Il Giudice Sportivo,
premette:
con comunicazione PEC delle ore 14.17 del 4 settembre 2023, la Soc. Empoli ha inviato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie A e alla Soc. Roma il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Empoli-Roma del 3 agosto 2023 valevole per la seconda giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024, conclusasi con il risultato 3-5 in favore della Soc. Roma. In data 5 agosto 2023, con PEC delle ore 10.49, la Soc. Empoli ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso.
In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003) con il calciatore Vektal Martin (classe 2004), violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A. Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età), consente alle società iscritte al Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei calciatori nati nell’anno 2004, anche contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore “fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio 2005; in altri termini, con la sostituzione di cui sopra, la Soc. Roma, che aveva schierato dall’inizio della gara il proprio calciatore fuori quota (il calciatore Louakima, poi sostituito), consentendo l’ingresso in campo del calciatore Vektal Martin, classe 2004 – che si andava così ad aggiungere agli altri sei calciatori classe 2004 schierati contemporaneamente dall’inizio della gara – avrebbe impiegato irregolarmente nella gara un secondo calciatore “fuori quota” violando pertanto l’art. 8 del Regolamento del Campionato che disciplina le modalità di partecipazione dei calciatori. Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile.
Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione del ricorso, ha quindi fissato la data del 12 settembre 2023 per la pronuncia della decisione, indicando ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 67, ultimo comma CGS, il termine di due giorni prima della pronuncia della decisione per il deposito di memorie e documenti presso l’Ufficio.
Con comunicazione PEC delle ore 19.54 del 9 settembre 2023, la Soc. Roma ha tempestivamente trasmesso la propria memoria e la documentazione ad essa allegata, contestando la fondatezza del ricorso; sottolineando, in particolare, come: a) non vi sia alcuna norma che impedisca la sostituzione del calciatore “fuori quota” senza limiti di età ammesso dal Regolamento con altro “fuori quota”, anche classe 2004, nella stessa gara, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i classe 2004 impiegabili contemporaneamente devono comunque essere non più di sette (6+1); b) una diversa interpretazione delle disposizione, che vada nel senso di quella prospettata dalla società ricorrente, si paleserebbe irragionevole dal momento che, non essendoci alcun obbligo di segnalare preventivamente il nominativo del calciatore “fuori quota”, le società che schierano un calciatore nato nel 2004 come “fuori quota” sarebbero libere di sostituire quest’ultimo con un altro giocatore nato nel 2004, mentre le società che schierano come “fuori quota” un calciatore nato prima del 1° gennaio 2004 sarebbero vincolate a sostituire tale calciatore con un calciatore nato dopo il 1° gennaio 2005, con conseguente disparità di trattamento tra le Società che prendono parte al Campionato Primavera 1 TIM e alterazione dell’integrità sportiva della competizione; c) l’interpretazione proposta dalla Soc. Roma troverebbe conferma nelle modalità di impiego in gara dei classe 2004, ad essa ritenute conformi, adottate da alcune Società nella precedente giornata di campionato.
Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e merita accoglimento.
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FONTE: legaserieaa.it
https://tuttoasroma.it/ultime-notizie-as-roma/maglie-2023-2024/as-roma-uscita-la-maglia-per-la-nuova-stagione/