Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
GARA ROMA-LAZIO
Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:
cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).
Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico.
Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello
svolgimento della gara.
AMMENDA di € 4.000,00
: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO – AMMONIZIONE CON DIFFIDATREDICESIMA SANZIONEPAREDES
Leandro Daniel (Roma)
NONA SANZIONE – DIFFIDA
MANCINI Gianluca (Roma)
SESTA SANZIONE
PELLEGRINI Lorenzo (Roma)
QUARTA SANZIONE – DIFFIDA
LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma)
PRIMA SANZIONE
CELIK Mehmet Zeki (Roma)
ALLENATORI – AMMONITI
PRIMA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Roma)
PER LEGGERE IL COMUNICATO INTEGRALE CLICCARE QUI
FONTE: legaseriea.it
AS ROMA Presenta con Adidas la nuova maglia “Home” 2023-2024 (TESTO)(FOTO)(VIDEO)